Regolamento per le Elezioni Primarie Regolamento per le Elezioni Primarie
 

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Regolamento per le Elezioni Primarie  E-mail
Regolamento quadro per le elezioni primarie
del Partito Democratico della Toscana
per le elezioni amministrative del 2009

Articolo 1
(Premessa)

Il presente regolamento, in attuazione e in conformità agli statuti regionale e nazionale, nonché al regolamento quadro per la selezione delle candidature alle cariche istituzionali, approvato dalla Direzione Nazionale del 15 luglio 2008, disciplina, per quanto di competenza, lo svolgimento delle elezioni primarie promosse dal Partito Democratico della Toscana.


Articolo 2
(Convocazione delle elezioni primarie)

Le elezioni primarie del Partito Democratico della Toscana per la selezione delle candidature per le elezioni amministrative del 2009, sono convocate, ad ogni livello interessato, per domenica 1 febbraio 2009. I seggi rimarranno aperti dalle ore 8 alle ore 21.

Articolo 3
(Comitato Organizzatore)

1. Le assemblee di ciascun livello interessato dalle elezioni amministrative eleggono, entro il 29 settembre, il Comitato organizzatore delle primarie, di cui all'articolo 3 comma 1 del regolamento quadro nazionale.
2. I compiti e le responsabilità del Comitato organizzatore sono disciplinati dall'articolo 3 commi 2 e 3 del regolamento quadro nazionale.
3. Nelle province su cui insistono due coordinamenti territoriali, limitatamente alle primarie relative all'individuazione del candidato a presidente della provincia, le assemblee territoriali individuano, nell'ambito dei rispettivi Comitati organizzatori, un ufficio di coordinamento per la gestione unitaria di tutte le fasi operative relative alle primarie.

Articolo 4
(Candidature)

1. Il sindaco o presidente di provincia uscente, quando risulti rieleggibile a norma di legge e dei requisiti richiesti dagli statuti nazionale e regionale, nello spirito dell'articolo 31, comma 11 dello statuto regionale, ed ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del regolamento quadro nazionale, comunica, in forma scritta al Comitato organizzatore del livello corrispondente, entro e non oltre il 15 ottobre, la disponibilità a ricandidarsi.
2. Qualora il sindaco o il presidente di provincia uscente, al termine del primo mandato, avanzi nuovamente la propria candidatura, essa è da considerarsi immediatamente valida senza essere accompagnata da alcuna sottoscrizione a sostegno.
3. Qualora il sindaco o presidente di provincia uscente, al termine del primo mandato, avanzi nuovamente la propria candidatura, le candidature alternative  di cittadini che si dichiarano elettori del Partito Democratico, possono essere presentate con il quorum minimo di sottoscrizione previsto dall' articolo 4, comma 4 del regolamento quadro nazionale.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non vi sia la conferma della candidatura del sindaco o del presidente di provincia uscente, le nuove candidature a sindaco o a presidente di provincia, di cittadini che si dichiarano elettori del Partito Democratico, possono essere avanzate, ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del regolamento quadro nazionale.
5. Le sottoscrizioni  a sostegno delle candidature a sindaco o presidente di provincia, possono essere raccolte a partire dal 15 novembre 2008 e per le tre settimane seguenti.
6. Le sottoscrizioni debbono essere consegnate, in forma scritta, al comitato organizzatore territoriale, pena l'annullamento della candidatura, entro il 15 dicembre 2008. Il Comitato organizzatore procede alla verifica della documentazione con le modalità di cui all'articolo 4 del regolamento quadro nazionale.
7.  Il Collegio dei garanti dell'Unione Regionale esaurisce l'esame di eventuali ricorsi entro e non oltre il 20 dicembre 2008, in modo che entro e non oltre il 22 dicembre 2008, ciascun Comitato organizzatore possa procedere al sorteggio, di cui all'articolo 4, comma 14, del regolamento quadro nazionale.

Articolo 5
(Campagna di informazione)

1. Le iniziative di presentazione delle primarie si tengono tra il 7 gennaio ed il 31 gennaio 2009; sono coordinate dal Comitato organizzatore, che ne assicura il corretto svolgimento, con i seguenti obiettivi: favorire la più ampia partecipazione al voto; promuovere la conoscenza del programma del Partito Democratico; trasmettere un messaggio unitario; promuovere in egual modo tutte le candidature e le rispettive dichiarazioni d'intenti.
2. Il codice di autoregolamentazione, che verrà approvato successivamente dalla Direzione regionale, conterrà i principi e le norme di comportamento cui si dovranno attenere i candidati e che gli stessi si dovranno impegnare ad onorare. Il codice di autoregolamentazione stabilirà inoltre un tetto alle spese individuali di ciascun candidato, in proporzione ai cittadini residenti in quel comune o in quella provincia, gli strumenti e le modalità consentite per una comunicazione corretta ed efficace, nonché coerente con il profilo del Partito Democratico.

Articolo 6
(Primarie di coalizione)

1. L'Assemblea del livello territoriale competente assume entro e non oltre il 15 novembre 2008, la decisione di impegnare il partito in primarie di coalizione. Tale scelta viene assunta di concerto con il livello territoriale superiore.
2. Il Pd ad ogni livello si impegna affinché il regolamento che disciplina le primarie di coalizione garantisca la medesima modalità di presentazione delle candidature attraverso la raccolta delle firme tra gli elettori, sia per le candidature espresse dalle forze politiche, che per le candidature dei cittadini che si dichiarino elettori della coalizione.
3. Quando le primarie siano promosse dalla coalizione, con le modalità di svolgimento stabilite nel livello locale il Partito Democratico individua le proprie candidature nel rispetto delle norme statutarie.
4. Nelle province su cui insistono due coordinamenti territoriali, limitatamente alle primarie relative all'individuazione del candidato presidente di provincia, le prerogative contenute nelle norme statutarie sono esercitate da ciascuna assemblea territoriale.
5. Qualora le primarie di coalizione già decise non dovessero avere luogo entro e non oltre il 15 febbraio 2009, in quel livello territoriale il partito, per individuare la candidatura a sindaco o a presidente di provincia, promuove primarie aperte agli elettori.

 

Articolo 7
(Comuni fino a 5.000 abitanti)


Qualora l'Assemblea comunale entro il 15 novembre, con la ratifica della direzione territoriale, accerti che non sussistono le condizioni per lo svolgimento di elezioni primarie, per l'individuazione del candidato a sindaco si procede con il metodo della selezione regolata nell'Assemblea comunale, con il vincolo che tale scelta e il relativo regolamento vengano approvati con il voto favorevole dell'80 per cento degli aventi diritto al voto.

Articolo 8
(Comune di Prato)


Ai fini del presente regolamento, le competenze sulle elezioni per il Comune di Prato  sono attribuite alla rispettiva assemblea territoriale

 
 
 
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